Art. 4
In vigore dal 31 mag 1991
Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente ai contingenti finché lo consenta il saldo dei volumi contingentali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:1474:oj#art-4