Art. 2
In vigore dal 8 mag 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1991. Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 335 del 30. 11. 1990, pag. 1.
ALLEGATO
Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Massimale (tonnellate) 01.0030 3105 Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg 57 087
Storico versioni
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