Art. 2

In vigore dal 7 mag 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 24. ALLEGATO Descrizione delle merci Codice NC Motivazione (1) (2) (3) 1. Scatola di cartone contenente 12 rotoli di cerotto ipoallergenico, costituito da un film di polietilene estruso microperforato (dimensioni 9,14 × 2,50 cm), condizionata per la vendita al minuto ai fini medici 3005 10 00 La classificazione è determinata dalle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, nonché dal testo dei codici NC 3005 e 3005 10 00 (vedi note esplicative SA, voce 30.05, terzo comma). 2. Poliestere saturo sotto forma di granulato o di dispersione acquosa, del tipo utilizzato come prodotto per incollare nell'industria tessile 3907 99 00 La classificazione è determinata dalle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 6 al capitolo 39 e dal testo dei codici NC 3907 e 3907 99 00 (vedi note esplicative SA, codice 38.09, esclusione g). L'utilizzazione di questo prodotto non influenza la sua classificazione. 3. Agarosio 3913 90 90 La classificazione è determinata dalle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, nonché dal testo dei codici NC 3913, 3913 90 e 3913 90 90.
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