Art. 1
In vigore dal 6 mag 1991
A decorrere dal 12 maggio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia:
Numero
d'ordine Codice NC Designazione delle merci 10.0680 6404 Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili 6405 90 10 Altre calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito
Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1991. Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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