Art. 1
In vigore dal 3 mag 1991
A partire dal 7 maggio 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti originari del Pakistan:
Numero
d'ordine Categoria
(Unità) Codice NC Designazione delle merci 40.0060 6 (1 000 pezzi) 6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 35 6204 63 19 6204 69 19
Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1991. Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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