Art. 2

In vigore dal 30 apr 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75. (3) GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1. (4) Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. L 46 del 22. 2. 1990, pag. 7. (6) GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 18. ALLEGATO I seguenti pescherecci sono aggiunti nell'elenco del regolamento (CEE) n. 55/87: Identificazione esterna (lettere + numeri) Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) PAESI BASSI LO 24 Oostereems - Ulrum-Lauwersoog 92 LO 25 Nordhavet - Ulrum-Lauwersoog 77 LO 26 Heen en Weer - Ulrum-Lauwersoog 29
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Art. 2 Regolamento (UE) 1991/1142 | Portale Normativo