Art. 2

In vigore dal 30 apr 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 8. (2) GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 17. (3) GU n. L 126 del 16. 5. 1990, pag. 20.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1991/1110 | Portale Normativo