Art. 3
In vigore dal 29 apr 1991
1. Per le fragole del codice NC 0810 10 90, l' è applicabile entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 1 200 tonnellate.
2. Nell'allegato II viene indicato un quantitativo di riferimento per determinati prodotti.
Se le importazioni di uno di questi prodotti superano il quantitativo di riferimento, il prodotto in questione può essere assoggettato a un contingente tariffario comunitario pari a detto quantitativo di riferimento, qualora i quantitativi importati rischino di creare difficoltà sul mercato comunitario.
3. Per i prodotti elencati nell'allegato II, esclusi quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, possono essere fissati quantitativi di riferimento se i quantitativi importati rischiano di creare difficoltà sul mercato comunitario.
Successivamente, tali prodotti possono esser assoggettati a contingenti tariffari secondo le stesse modalità indicate nel paragrafo 2.
4. I tassi di riduzione tariffaria indicati nell'allegato II vengono applicati per i quantitativi importati che eccedono i contingenti.
5. La riscossione dei dazi doganali è totalmente sospesa, a decorrere dal momento in cui, a seguito dell'applicazione dell', i dazi doganali hanno raggiunto il livello del 2 % o meno.
Storico versioni
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