Art. 1

In vigore dal 27 mar 1991
Il regolamento (CEE) n. 2200/87 è così modificato. 1) L'articolo 18, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. L'importo da pagare all'aggiudicatario è al massimo quello indicato nell'offerta maggiorato, se del caso, delle spese di cui all'articolo 19 e diminuito, se del caso, degli abbuoni di cui al paragrafo 2 o degli incameramenti di cui all'articolo 22, paragrafo 7. Se, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera h), la gara riguarda la fornitura di quantitativi massimi di un determinato prodotto, l'importo da pagare è al massimo quello indicato nel bando di gara, fatti salvi l'applicazione degli abbuoni o degli incameramenti sopra citati o il pagamento delle spese di cui all'articolo 19. Il pagamento all'aggiudicatario viene effettuato senza pregiudizio della restituzione o del prelievo applicabili all'esportazione, nonché degli altri importi fissati nella normativa riguardante gli scambi di prodotti agricoli. » 2) L'articolo 22 del regolamento è sostituito dal testo seguente: « Articolo 22 Le garanzie costituite in applicazione degli articoli 8, 12 e 18, paragrafo 5, sono, a seconda dei casi, svincolate o incamerate secondo le norme del presente articolo. 1) La garanzia di gara di cui all'articolo 8 è svincolata: a) mediante telecomunicazione scritta della Commissione se l'offerta non è valida a norma dell'articolo 7 o non è stata presa in considerazione, oppure se non è stato dato seguito alla gara conformemente all'articolo 9, paragrafi 5 e 6; b) se l'offerente designato aggiudicatario ha costituito la garanzia di consegna di cui all'articolo 12, paragrafo 2. 2) La garanzia di consegna di cui all'articolo 12 viene interamente svincolata, mediante comunicazione della Commissione, se l'aggiudicatario: a) ha presentato la prova della costituzione della garanzia di cui all'articolo 18, paragrafo 5 e la Commissione ha ricevuto regolare richiesta di pagamento dell'acconto; b) ha effettuato la fornitura adempiendo a tutti i suoi obblighi; c) è stato dispensato dai suoi obblighi a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, terzo comma e dell'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma; d) non ha effettuato la fornitura per motivi di forza maggiore riconosciuti dalla Commissione. 3) Salvo forza maggiore, la garanzia di consegna di cui all'articolo 12 è oggetto di incameramenti parziali operati in modo cumulativo, nei casi seguenti, senza pregiudizio del paragrafo 7: - proporzionalmente alla percentuale dei quantitativi non forniti, fatte salve le tolleranze di cui all'articolo 17, paragrafo 4; - sino a concorrenza del 20 % dell'importo globale del trasporto marittimo indicato nell'offerta, se la nave noleggiata dall'aggiudicatario per una fornitura non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2; - sino a concorrenza dello 0,1 %, per ogni giorno di ritardo, del valore dei quantitativi forniti dopo il termine fissato. Gli incameramenti di cui al primo e al terzo trattino non vengono applicati quando le inadempienze constatate non sono imputabili all'aggiudicatario e non danno luogo a risarcimento da parte di un'assicurazione. 4) La garanzia di acconto di cui all'articolo 18, paragrafo 5: a) è interamente svincolata allo stesso modo della garanzia di consegna nei casi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c); b) è oggetto di incameramenti parziali operati applicando, per quanto di ragione, le disposizioni del paragrafo 3. 5) La garanzia in vigore viene interamente incamerata se la Commissione constata la mancata esecuzione della fornitura, a norma dell'articolo 20. 6) La garanzia di consegna o di anticipo viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi per i quali è stato stabilito il diritto al pagamento della rimanenza. Essa viene incamerata per gli altri quantitativi. 7) La Commissione detrae gli incameramenti delle garanzie da effettuare a norma dei paragrafi 3 e 6 dall'importo finale da pagare. La garanzia di consegna o di anticipo viene svincolata simultaneamente e integralmente ».
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