Art. 2

In vigore dal 20 mar 1991
1. Prima della presa in consegna l'acquirente costituisce presso l'organismo d'intervento in questione, per ciascun quantitativo ritirato, una cauzione di un importo uguale al prezzo d'acquisto, maggiorato di 10 ECU/100 kg, onde garantire il pagamento del prezzo. 2. In deroga all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'acquirente versa all'organismo d'intervento, entro 3 mesi a decorrere dalla data della presa in consegna, per ciascun quantitativo preso in consegna, il prezzo d'acquisto. 3. Per quanto riguarda la cauzione di cui al paragrafo 1, il versamento del prezzo nel termine di tre mesi di cui al paragrafo 2 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (14).
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