Art. 1

In vigore dal 28 feb 1991
Per i semi di colza e di ravizzone la validità della parte prefissazione dei certificati di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1594/83 richiesti tra il 1o e il 15 marzo 1991 incluso è limitata al 30 giugno 1991, in deroga al disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2681/83.
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