Art. 1
All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2729/81 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 15 feb 1991
« 2. Per i prodotti contemplati nel codice della nomenclatura delle restituzioni 0405 00 10 700, la restituzione fissata si applica alle esportazioni verso la destinazione 056 (Unione Sovietica) di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 91/91 della Commissione (*) soltanto sulla scorta di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione stessa. Il titolo reca l'indicazione del paese di destinazione ed obbliga ad esportare verso tale destinazione.
(*) GU n. L 11 del 16. 1. 1991, pag. 5. »
Storico versioni
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