Art. 3

In vigore dal 14 feb 1991
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei dieci giorni successivi alla fine di ciascun mese, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati, nel corso del mese considerato, documenti d'importazione.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1991/371 | Portale Normativo