Art. 2
In vigore dal 21 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il ConsiglioIl PresidenteA. RUBERTI
(1)Parere reso il 14 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nello Gazzetta ufficiale).
(2)Parere reso il 18 dicembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3)GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1 (4)GU n. L 108 del 28. 4. 1990, pag. 5.
Storico versioni
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