Art. 1

In vigore dal 21 dic 1990
1. I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto indicati sono sospesi, nei periodi, al livello e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati per ciascuno di essi: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Nei limiti di detti contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni previste in materia nell'atto di adesione del 1985.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1990/3913 | Portale Normativo