Art. 2

In vigore dal 21 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 1. (2) GU n. L 132 del 23.5.1990, pag. 19. (3) GU n. L 60 dell'1.3.1986, pag. 46. (4) GU n. L 202 del 31.7.1990, pag. 28. (5) GU n. L 360 del 22.12.1990, pag. 34. (6) GU n. L 360 del 22.12.1990, pag. 37. ALLEGATO I Restituzioni applicabili fino al 28 febbraio 1991 >PIC FILE= "T0048417"> >PIC FILE= "T0048418"> ALLEGATO II Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1991 >PIC FILE= "T0048419"> >PIC FILE= "T0048420">
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Art. 2 Regolamento (UE) 1990/3887 | Portale Normativo