Art. 1
Il testo dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1471/88 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 21 dic 1990
«Per gli anni 1991 e 1992, detto contingente ammonta a 600 000 t all'anno.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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