Art. 6

In vigore dal 21 dic 1990
Ferme restando le comunicazioni previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3444/90, gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni martedì e ogni giovedì, i quantitativi di prodotti relativamente ai quali sono state presentate domande di contratto nel periodo decorso dalla comunicazione precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3792:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Regolamento (UE) 1990/3792 | Portale Normativo