Art. 6
In vigore dal 21 dic 1990
Ferme restando le comunicazioni previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3444/90, gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni martedì e ogni giovedì, i quantitativi di prodotti relativamente ai quali sono state presentate domande di contratto nel periodo decorso dalla comunicazione precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3792:oj#art-6