Art. 5
In vigore dal 19 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1990.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. VIZZINI
(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 252 del 5. 9. 1981, pag. 26.
(3) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.
ALLEGATO
COMMISSIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE DELL'ANTARTICO SISTEMA DI VIGILANZA E DI ISPEZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE
Note:
1. Nel testo seguente, relativo al sistema di vigilanza e di ispezione adottato dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR), il termine «commissione» è stato sostituito, per evitare equivoci, dalla sigla «CCAMLR».
2. Sono allegati al presente documento la fiamma delle navi adibite alle ispezioni, il modulo per il rapporto di ispezione e il documento di identità dell'ispettore, approvato dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico.
SISTEMA DI VIGILANZA E DI ISPEZIONE
VIII. Ciascun membro della CCAMLR può designare osservatori ed ispettori ai sensi dell'articolo XXIV della convenzione.
a) Gli osservatori e gli ispettori designati devono essere esperti nelle attività di pesca e di ricerca scientifica che formano oggetto di vigilanza e di ispezione e devono conoscere a fondo le disposizioni della convenzione e le misure adottate in esecuzione di quest'ultima.
b)
I membri certificano le qualifiche di ciascuno degli osservatori e degli ispettori designati.
c)
Gli osservatori e gli ispettori hanno la nazionalità della parte contraente da cui sono designati; nell'esercizio delle loro attività di vigilanza e di ispezione, essi sono soggetti esclusivamente alla giurisdizione di tale parte contraente.
d)
Gli osservatori e gli ispettori devono essere in grado di comunicare nella lingua dello Stato di bandiera delle navi a bordo delle quali svolgono la loro attività.
e)
Durante la loro permanenza a bordo di tali navi, gli osservatori e gli ispettori godono della qualifica di ufficiale.
f)
I nomi degli osservatori e degli ispettori designati vengono comunicati alla CCAMLR entro il 1o maggio di ogni anno. Le designazioni rimangono valide fino al 1o luglio dell'anno successivo.
VIII. La CCAMLR tiene un registro degli osservatori e degli ispettori accreditati, designati dai membri.
a) La CCAMLR comunica l'elenco degli osservatori e degli ispettori a ciascuna delle parti contraenti entro il 31 maggio di ogni anno.
VIII. Per verificare l'osservanza delle misure adottate a norma della convenzione, gli osservatori e gli ispettori designati dai membri sono autorizzati ad effettuare azioni di vigilanza e di ispezione a bordo di navi impegnate nelle ricerche scientifiche o nello sfruttamento delle risorse biologiche marine nella zona interessata dalla convenzione.
a) Gli osservatori e gli ispettori che eseguono le operazioni di vigilanza e di ispezione devono trovarsi a bordo di navi battenti bandiera dello Stato che li ha designati.
b)
Le navi su cui sono imbarcati osservatori e ispettori devono essere provviste di una speciale bandiera o fiamma approvata dalla CCAMLR, indicante la presenza a bordo di osservatori o ispettori incaricati di svolgere attività di vigilanza e di ispezione nell'ambito del sistema.
c)
Previo accordo tra lo Stato designante e lo Stato di bandiera, gli osservatori e gli ispettori possono anche imbarcarsi a bordo delle navi da ispezionare, secondo un preciso piano di imbarco e di sbarco.
IIIV. Entro il 1o maggio di ogni anno, ciascuna delle parti contraenti comunica alla CCAMLR un elenco di tutte le sue navi che procederanno alla cattura di risorse biologiche marine nella zona interessata dalla convenzione nel corso di un anno a decorrere dal 1o luglio. Tale elenco comprende:
- il nome della nave;
- il segnale di chiamata della nave, registrato dalle autorità competenti dello Stato di bandiera;
- il porto d'immatricolazione e la nazionalità della nave;
- il proprietario o il noleggiatore della nave;
- la notifica del fatto che il comandante della nave è stato informato delle disposizioni vigenti nella o nelle zone in cui la nave eserciterà l'attività di pesca.
a) Entro il 31 maggio di ogni anno, la CCAMLR comunica alle parti contraenti un elenco unico di tutte le navi, comprendente altresì i nomi delle navi da ricerca figuranti nel registro delle navi adibite
permanentemente alla ricerca, compilato conformemente al paragrafo 60 del resoconto della quinta riunione della CCAMLR.
b)
Ciascuna parte contraente notifica quanto prima alla CCAMLR le navi eventualmente aggiunte o eliminate dall'elenco durante la campagna di pesca in corso. La CCAMLR comunica senza indugio tali informazioni alle altre parti contraenti.
IIIV. a) Qualsiasi imbarcazione presente nella zona interessata dalla convenzione allo scopo di esercitarvi attività di pesca o di ricerca scientifica sulle risorse biologiche marine deve, dopo aver ricevuto l'opportuno segnale, previsto dal codice internazionale dei segnali, emesso da una nave che trasporta un osservatore o un ispettore [contraddistinta dalla bandiera o fiamma di cui al punto III b)], procedere all'arresto o ad altre eventuali manovre atte ad agevolare l'accesso a bordo dell'osservatore o dell'ispettore, tranne qualora essa sia attivamente impegnata in operazioni di pesca, nel qual caso essa procederà alle suddette manovre appena possibile.
b)
Il comandante consente all'osservatore o all'ispettore, eventualmente accompagnato da assistenti, di visitare l'imbarcazione.
IIVI. Gli osservatori e gli ispettori sono abilitati ad esaminare e ispezionare il pescato, le reti e altri attrezzi da pesca, come pure le attività di pesca e di ricerca scientifica, nonché a verificare i documenti di bordo, i giornali di pesca e i dati relativi alla posizione, qualora ciò sia necessario all'esercizio delle loro funzioni.
a)
Ciascun osservatore o ispettore deve essere in possesso di un documento d'identità rilasciato dallo Stato designante secondo un modello approvato o fornito dalla CCAMLR, il quale certifichi che l'osservatore o ispettore è incaricato di effettuare operazioni di vigilanza e di ispezione in virtù del presente sistema.
b)
L'osservatore o ispettore deve esibire il documento di cui alla precedente lettera a) al momento di salire a bordo di una nave.
c)
Le operazioni di vigilanza e di ispezione devono essere condotte in modo tale da comportare il minimo di interferenze e di inconvenienti per la nave visitata. Le indagini saranno limitate ad accertamenti fattuali aventi attinenza con il rispetto delle disposizioni della CCAMLR in vigore nello Stato di bandiera.
d)
Gli osservatori e gli ispettori possono all'occorrenza scattare fotografie per documentare presunte infrazioni alle vigenti disposizioni della CCAMLR. Una copia di ciascuna fotografia è acclusa alla notifica delle presunte infrazioni, che deve essere consegnata al comandante della nave conformemente al sottostante paragrafo VIII.
e)
L'osservatore o ispettore affigge un contrassegno approvato dalla CCAMLR su ogni rete o attrezzo da pesca presumibilmente utilizzato in violazione delle misure di conservazione e annota questo fatto nel rapporto di ispezione e nella notifica di cui al paragrafo VIII.
f)
Il comandante della nave presta all'osservatore o ispettore tutta l'assistenza necessaria all'esercizio delle sue funzioni, facilitandogli eventualmente l'accesso agli strumenti di comunicazione.
IVII. Se una nave rifiuta di fermarsi o di lasciar salire a bordo un osservatore o ispettore, oppure se il comandante o l'equipaggio ostacolano l'attività autorizzata dell'osservatore o ispettore, questi redige un rapporto circostanziato, comprendente un'esposizione esauriente dei fatti, e lo trasmette allo Stato designante conformemente al disposto dei paragrafi VIII e IX.
a) Eventuali casi di resistenza ad un osservatore o ispettore nell'esercizio delle sue funzioni o il mancato adempimento delle sue legittime istruzioni vengono trattati dallo Stato di bandiera come se l'osservatore o ispettore in causa fosse osservatore o ispettore di detto Stato.
b)
Lo Stato di bandiera riferisce in merito ai provvedimenti presi in forza del presente paragrafo conformemente al disposto del paragrafo X.
VIII. L'osservatore o ispettore redige un rapporto dettagliato sull'attività di vigilanza o di ispezione svolta. Detto rapporto viene trasmesso al membro designante, il quale a sua volta ne riferisce alla CCAMLR.
a)
Prima di lasciare la nave sottoposta a vigilanza o ad ispezione, l'osservatore o ispettore consegna al comandante un certificato di ispezione ed una notifica scritta delle eventuali presunte infrazioni alle vigenti disposizioni della CCAMLR, offrendo al comandante la possibilità di formulare per iscritto le proprie osservazioni in merito.
b)
Il comandante firma la notifica dopo aver preso atto del suo tenore e della possibilità di formulare osservazioni.
IIIX.
Il rapporto di cui al paragrafo VIII viene trasmesso allo Stato di bandiera, il quale può formulare osservazioni prima che esso venga esaminato dalla CCAMLR.
IIIX.
Se, in base alle prove raccolte durante le visite e le ispezioni effettuate conformemente alle presenti disposizioni, viene accertata la trasgressione di norme adottate in forza della convenzione, lo Stato di bandiera procede in giudizio e, se del caso, irroga sanzioni. Esso riferisce alla CCAMLR in merito alle eventuali azioni intentate e sanzioni inflitte.
Appendice 1
SISTEMA DI VIGILANZA E DI ISPEZIONE DELLA CCAMLR
FIAMMA
>INIZIO DI UN GRAFICO>
200 cm<?aeQS>90 cm
>FINE DI UN GRAFICO>
Appendice 2
COMMISSIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE DELL'ANTARTICO
RAPPORTO DI ISPEZIONE
(L'ispettore è pregato di redigere IL RAPPORTO IN STAMPATELLO)
Avviso al capitano della nave
Quando sale a bordo, l'ispettore esibisce il proprio documento d'identità CCAMLR; egli è allora autorizzato a ispezionare e misurare tutti gli attrezzi da pesca che si trovano sul ponte di lavoro o nelle vicinanze di esso e pronti per l'uso, nonché le catture che si trovano sopra e/o sottocoperta e tutti i documenti pertinenti. L'ispezione serve a verificare il rispetto delle misure CCAMLR per le quali la vostra parte contraente non aveva sollevato obiezioni e, anche se ve ne fossero, controllare comunque le registrazioni sul giornale di bordo per la zona sotto regolamento e le catture a bordo. L'ispettore è abilitato ad esaminare e fotografare l'attrezzatura della nave, il pescato, il giornale di bordo e altri documenti pertinenti. Egli non vi chiederà di salpare le reti, ma potrà rimanere a bordo fintantoché la rete non venga salpata.
ISPETTORE(I) ABILITATO(I)
1. Nome(i): .
Stato designante: .
.
2. Nome, lettere e/o numero d'identificazione della nave che lo trasporta: .
.
INFORMAZIONI SULLA NAVE SOTTOPOSTA A ISPEZIONE
3. Stato e porto d'immatricolazione: .
4. Nome e numero di registrazione: .
5. Tipo di nave (peschereccio, nave da ricerca): .
6. Nome del capitano: .
7. Nome e indirizzo del proprietario: .
.
8. Posizione stabilita dal capitano della nave d'ispezione a . GMT
Latitudine ........................................................................... Longitudine .
a) Strumenti utilizzati per stabilire la posizione .
.
.
9. Posizione stabilita dal capitano della nave ispezionata a . GMT
Latitudine ........................................................................... Longitudine .
a) Strumenti utilizzati per stabilire la posizione .
.
.
DATA E ORA DELL'INIZIO E DEL TERMINE DELL'ISPEZIONE
10. Data .Ora di salita a bordo ...................... GMT;Ora di partenza ...................... GMT
ATTREZZI DA PESCA ISPEZIONATI SUL PONTE O NELLE SUE VICINANZE
11.
11. >SPAZIO PER TABELLA>
MISURA DELLE MAGLIE DELLA RETE - IN MILLIMETRI
12.
N. della rete ................................Ubicazione della rete (in acqua) .
(sul ponte di lavoro) .
Condizioni della rete (attrezzatura) .
(bagnata - asciutta) .
Misura iniziale secondo la norma di conservazione 4/V (articolo 6)
12.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
12. Dimensione media delle maglie
Totale mm per 20 maglie 20 misure =
Dimensione media delle maglie
40 misure supplementari secondo la norma di conservazione 4/V (articolo 6)
12.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
12.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
12. Dimensione media delle maglie
Totale mm per 60 maglie 60 misure =
Dimensione media delle maglie
.
Se il comandante contesta le misure delle prime 60 maglie, si procederà alla misurazione di altre 20 maglie mediante un peso o dinamometro, conformemente alla norma di conservazione 4/V (articolo 6, paragrafo 2). La misura così ottenuta sarà considerata definitiva.
Misura definitiva in caso di controversia secondo la norma di conservazione 4/V (articolo 6, paragrafo 2).
12.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
12. Dimensione media delle maglie
Totale mm per 20 maglie 20 misure =
Dimensione media delle maglie
ESITO DELL'ISPEZIONE DEL PESCE A BORDO
13. Esito dell'ispezione effettuata sul pesce dell'ultima retata (se del caso)>SPAZIO PER TABELLA>
Peso approssimativo delle catture registrate (non trasformato).
14. Esito dell'ispezione delle catture a bordo:
>SPAZIO PER TABELLA>
15. Verificare se i seguenti dati sono registrati nel giornale di bordo o in altri documenti a bordo della nave
Descrizione della nave
.
SÌ
NO
nome della nave
tipo di imbarcazione
numero e porto d'immatricolazione
nazionalità
stazza lorda registrata
lunghezza complessiva (m)
potenza massima dell'asse (kW a ........ riv./min) o potenza in cavalli
Descrizione dell'attrezzo
SÌ
NO
tipo di rete da traino (secondo la nomenclatura FAO)
numero di codice corrispondente al tipo di rete
dimensione delle maglie all'apertura (mm)
dimensione delle maglie del sacco (mm stirata)
dimensione delle maglie del sacco (mm)
piano della rete (comprese lunghezza delle corde, diametro del ritorto dimensione delle maglie)
piano dell'attrezzo (eventuali divergenti, calamenti, ecc.)
apparecchiatura acustica subacquea, ecosonde (tipo e frequenza), sonar (tipo e frequenza), het-sond (sì/no)
Informazioni sul rimorchio
SÌ
NO
data
posizione all'inizio delle operazioni di pesca (in gradi e minuti primi)
ora dell'inizio delle operazioni di pesca (in ore e minuti GMT, oppure in ora locale, indicando la differenza rispetto al GMT)
ora della fine delle operazioni di pesca (prima di salpare le reti)
profondità del fondale (m)
profondità di pesca (soltanto per rete da traino pelagica)
direzione di traino (se si cambia rotta durante il traino, indicare la direzione del tratto di rotta più lungo)
velocità di rimorchio
. Condizioni ambientali
.
SÌ
NO
presenza di ghiaccio nell'acqua
nuvolosità e condizioni meteorologiche
vento: velocità (nodi) o forza (Scala Beaufort) e direzione
temperatura dell'acqua in superficie
temperatura dell'aria
Catture per retata
SÌ
NO
quantità totale stimata (kg)
composizione approssimativa secondo le specie (in %)
quantità e composizione degli scarti
numero di scatole per specie (eventualmente)
presenza di larve di pesce
Informazioni generali giornaliere
SÌ
NO
ora dell'inizio dell'esplorazione
ora in cui ha termine l'esplorazione e vengono calate le reti
ora in cui viene ripresa l'esplorazione dopo aver salpato le reti
ora della fine dell'esplorazione
16. Verificare se esemplari del cartello CCAMLR sui detriti marini sono esposti in modo visibile a bordo della nave?
SÌ
NO
17. Verificare se il segnale radio di chiamata internazionale è esposto in modo visibile su un ponte scoperto sia a sinistra che a dritta?
SÌ
NO
18. Verificare se sono stati registrati i seguenti dati:
(a) Data, luogo, tipo e quantità degli eventuali attrezzi da pesca smarriti nella zona?
. (a)
SÌ
NO
(b)
Reti perdute o scartate, frammenti di rete, cinte di rinforzo o altri detriti marini potenzialmente pericolosi, trovati casualmente nella zona battuta dalla nave, nonché relative condizioni e quantità?
SÌ
NO
(c)
Numero e condizioni di eventuali pesci, uccelli, mammiferi marini o altri organismi trovati impigliati nei detriti?
SÌ
NO
(d)
Cosa è stato fatto dei detriti?
SÌ
NO
(e)
Inventario dei tipi e quantitativi di pezze di rete a bordo?
SÌ
NO
(f)
Identificazione di ciascuna rete?
SÌ
NO
(g)
Numero, specie, età, dimensione, sesso e situazione riproduttiva di eventuali uccelli o mammiferi marini catturati accidentalmente durante le operazioni di pesca?
SÌ
NO
19. Verificare se vi sono a bordo uccelli o mammiferi marini, vivi o morti?
.
SÌ
NO
Avviso al capitano del peschereccio
A questo momento l'ispezione è terminata, a meno che sia stata rilevata una presunta infrazione. Se non sono state rilevate presunte infrazioni, passare alla voce 27. In caso di presunta infrazione, l'ispettore ne prende nota in questo punto e vi appone la propria firma. Lei deve controfirmare per dimostrare che è stato informato dell'infrazione. La sua firma non costituisce un riconoscimento della presunta infrazione.
20. Natura dell'infrazione: .
.
.
.
Firma dell'ispettore: .
Firma del capitano: .
Se è stata rilevata una presunta infrazione, l'ispettore può:
1. riesaminare e fotografare gli attrezzi del peschereccio, le catture, il giornale di bordo o qualsiasi altro documento pertinente;
2.
chiederle di cessare le attività di pesca se la presunta infrazione riguarda:
a) un'attività ittica svolta in una zona chiusa o con un attrezzo vietato in una particolare zona;
b)
la pesca di contingenti o specie dopo la data in cui il segretario esecutivo ha notificato ai membri il divieto di pesca diretta di tali contingenti o specie.
COMMENTI E OSSERVAZIONI
21. Documenti controllati in seguito ad una presunta infrazione: .
.
.
.
22.
Commenti: (In caso di divergenza tra le catture stimate dall'ispettore e quelle registrate sul giornale di bordo, annotare tale differenza in percentuale)
.
.
.
.
23. Oggetti fotografati in relazione alla presunta infrazione: .
.
.
24. Altri commenti, dichiarazione e/o osservazioni dell'ispettore/degli ispettori (in caso di presunta infrazione alla dimensione legale delle maglie, indicare il numero d'identificazione apposto sulla rete dall'ispettore): .
.
.
.
.
25. Dichiarazioni del secondo ispettore o del testimone: .
.
.
.
26. Nome e firma del secondo ispettore o del testimone: .
.
27. Firma dell'ispettore responsabile: .
28. Dichiarazione del testimone del capitano: .
.
.
.
.
29. Nome e firma del (dei) testimone(i) del capitano: .
.
.
30. Attestazione di ricevuta del rapporto:
Il sottoscritto, capitano della nave ................................................, certifica di aver ricevuto in data odierna copia del presente rapporto e le seconde fotografie scattate. La firma apposta non costituisce accettazione di ciascuno degli elementi del rapporto.
Data .
Firma .
31. Commenti e firma del capitano della nave: .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.UNA COPIA È DESTINATA AL CAPITANO DELLA NAVE, MENTRE L'ORIGINALE E L'ALTRA COPIA SONO CONSERVATI DALL'ISPETTORE PER ESSERE TRASMESSI A CHI DI DIRITTO
Osservazioni:
Gli ispettori possono utilizzare le pagine che seguono per annotare eventuali commenti su qualunque aspetto dell'ispezione che ritengano utile evidenziare.
Appendice 3
FRONT OF IDENTITY CARD
COMMISSION FOR THE
CONSERVATION OF ANTARCTIC
MARINE LIVING RESOURCES
The Bearer of this Document .
(Name in Capitals)
.(Signature)
is a CCAMLR inspector and has the authority to act under the arrangement approved
by the Commission until 1 July 1990
Issued by: .
Signature: .
Date: .
.
(Name of issuing country in capitals, and inspector's identity number)
Photograph
Seal or Official Stamp
BACK OF IDENTITY CARD
The bearer of this card is an authorised inspector under the
CCAMLR System of Observation & Inspection
Le porteur de cette carte est un inspecteur autorisé à agir
selon le Système d'observation et d'inspection de la CCAMLR
Der Traeger dieses Ausweises ist ein im Rahmen des CCAMLR
Inspektions- und Beobachtungssystems autorisierter Inspektor
Japanese translation
to be
inserted here
Korean translation
to be
inserted here
Okaziciel tego dokumentu jest upowaznionym inspektorem
dzialajacym w ramach Systemu Obserwacji i Kontroli Konwencji
o Ochronie Zywych Zasobow Morskich Antarktyki (CCAMLR)
El portador de esta tarjeta es un inspector autorizado
según el Sistema de Observación e Inspección de la CCRVMA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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