Art. 2

In vigore dal 19 dic 1990
Per tener conto degli interessi delle Isole Canarie, il protocollo di cui all' nonché, nella misura in cui sono necessarie alla sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione ed alla gestione delle risorse alieutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera spagnola e registrati a titolo permanente nelle Isole Canarie nei registri delle autorità competenti sul piano locale («registros de base»), conformemente alle condizioni di cui alla nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le Isole Canarie (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3902/89 (5).
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