Art. 2
In vigore dal 19 dic 1990
Per tener conto degli interessi delle Isole Canarie, l'accordo di cui all' nonché, per quanto necessario alla sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relativa alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche, si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera della Spagna, registrati a titolo permanente nelle Isole Canarie nei registri delle autorità competenti sul piano locale («registros de base»), alle condizioni della nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le Isole Canarie [3]
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