Art. 1
In vigore dal 19 dic 1990
Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato come segue: 1) All', paragrafo 1, l'anno 1990 è sostituito dall'anno 1991.
2) All', il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Per quanto riguarda i formaggi, esclusa la ricotta e preliminarmente al frazionamento trimestrale, il massimale indicativo di cui all'allegato è ripartito per categoria come sotto indicato: (1) GU n. L 55 dell'1.3.1986, pag. 106. (2) GU n. L 293 del 27.10.1988, pag. 7. (3) GU n. L 353 del 17.12.1990, pag. 23. (4) GU n. L 367 del 31.12.1985, pag. 7. (5) GU n. L 58 dell'1.3.1986, pag. 28. (6) GU n. L 296 del 27.10.1990, pag. 24.
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3) All'articolo 2 bis è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, fino al 31 dicembre 1991 gli operatori stabiliti da almeno 12 mesi sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non sono tenuti ad aver esercitato l'attività da almeno dodici mesi.»
4) All'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, l'ultima parte della frase «e le relative cauzioni di cui all'articolo 4 sono incamerate» è soppressa.
5) È aggiunto il seguente articolo 4 bis:
«Articolo 4 bis
Le disposizioni del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, alle importazioni provenienti dal Portogallo, entro i massimali indicativi che figurano in allegato.»
6) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO
Massimali indicativi
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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