Art. 2
In vigore dal 19 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.
(1) GU n. L 49 del 27.2.1986, pag. 1. (2) GU n. L 201 del 31.7.1990, pag. 1. (3) GU n. L 115 del 3.5.1988, pag. 9. (4) GU n. L 265 del 28.9.1990, pag. 3. (5) GU n. L 356 del 24.12.1988, pag. 45. (6) GU n. L 63 del 7.3.1989, pag. 18. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
Storico versioni
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