Art. 2

In vigore dal 19 dic 1990
1. I tipi di garanzia diversi dal deposito in contanti e dalla fideiussione ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di base, nonché il deposito in contanti e la consegna di titoli che possono essere accettati dagli Stati membri senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono i seguenti: a) costituzione di un'ipoteca, di un debito fondiario, di un'anticresi o di un diritto equiparato su beni immobili; b) cessione di crediti, costituzione di pegni con o senza spossessamento nonché di pegni su merci, titoli o crediti, in particolare su un libretto di risparmio o su un'iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato; c) costituzione di una solidarietà passiva convenzionale da parte di una persona terza all'uopo riconosciuta dall'autorità doganale, in particolare la consegna di una cambiale il cui pagamento sia garantito da tale persona; d) deposito in contanti o a questo equiparato, effettuato in una moneta diversa da quella dello Stato membro ove è costituito il deposito; e) partecipazione, con il pagamento di un contributo, ad un regime di garanzia generale gestito dall'autorità doganale. 2. I casi e i modi in cui ci si può avvalere delle forme di garanzia di cui al paragrafo 1 sono stabiliti dall'autorità doganale.
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