Art. 8
In vigore dal 19 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 197 del 22.7.1978, pag. 1.
ALLEGATO I DOMANDE DI PAGAMENTO DI ANTICIPI E RENDICONTI TRIMESTRALI PER I PROGETTI CHE FRUISCONO DI CONTRIBUTO COMUNITARIO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 355/77
(Osservazioni preliminari)
1. Presentazione delle domande di pagamento
Le domande di pagamento, i computi trimestrali e tutte le informazioni supplementari devono essere presentati in duplice copia alla
Commissione delle Comunità Europee Direzione Generale dell'Agricoltura FEAOG - Orientamento (VI-G-5) Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles
2. Controllo finanziario
Per quanto riguarda eventuali infrazioni a una disposizione comunitaria o nazionale, commesse a detrimento del bilancio comunitario, occorre attenersi all'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio (1), concernente il trattamento delle irregolarità e l'organizzazione di un sistema d'informazione sulle medesime.
Gli importi recuperati vanno detratti dal pagamento richiesto o vanno restituiti al FEAOG, Sezione Orientamento. La Commissione viene tenuta informata circa l'entità degli importi ricuperati e l'evoluzione dei procedimenti amministrativi e giudiziari.
Le misure necessarie per i controlli di cui all'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88 devono essere adottate dagli Stati membri ; tutti i rapporti nazionali riguardanti il controllo dell'azione vengono tenuti a disposizione della Commissione.
3. Indicatori quantitativi e materiali
Gli indicatori quantitativi e materiali possono, in particolare, essere: - numero
- lunghezza
- superficie
- volume
- capacità.
(1) GU n. L 374 del 31.12.1988, pag. 1.
ALLEGATO II
>PIC FILE= "T0048142">
ALLEGATO III
>PIC FILE= "T0048143">
ALLEGATO IV
>PIC FILE= "T0048144">
ALLEGATO V
>PIC FILE= "T0048145">
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3713:oj#art-8