Art. 1

In vigore dal 19 dic 1990
1. L'autorità designata deve presentare alla Commissione le domande di pagamento di anticipi ed i rendiconti trimestrali relativi ai progetti per i quali è stato concesso un aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77, conformemente agli allegati da II a IV del presente regolamento. 2. A partire dal terzo trimestre 1995, la Commissione non verserà più alcun anticipo. 3. L'autorità designata comunica alla Commissione, al più tardi alla data di invio del primo computo trimestrale, i formulari mediante i quali i beneficiari sono invitati a presentare le loro domande di pagamento. Questi formulari devono contenere almeno una descrizione delle modalità di finanziamento del progetto, una ricapitolazione delle spese effettuate nonché una tabella comparativa - basata su indicatori quantitativi e materiali - degli investimenti previsti e di quelli realizzati, secondo quanto richiesto dall'allegato I al punto 3. L'autorità designata comunica, entro lo stesso termine, i metodi di controllo applicati e il testo delle disposizioni nazionali di attuazione, a qualsiasi altro documento relativo all'esecuzione amministrativa dell'azione. Essa comunica altresì gli aggiornamenti della documentazione menzionata nel presente paragrafo.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1990/3713 | Portale Normativo