Art. 1

In vigore dal 14 dic 1990
1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, i dazi doganali applicabili all'importazione, nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità dei prodotti elencati nell'allegato, originari delle isole Canarie, di Ceuta e Melilla, sono sospesi ai livelli e nei limiti di contingenti tariffari indicati a lato. 2. I prodotti importati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità nel quadro dei contingenti tariffari non possono essere considerati in libera pratica ai sensi dell'articolo 10 del trattato, se essi vengono rispediti in un altro Stato membro. 3. I prodotti oggetto del presente articolo possono essere ammessi al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di importazione nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, qualunque sia lo stato della loro presentazione, sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile: - della menzione «Origine: isole Canarie» o «Origine: Ceuta e Melilla» oppure la traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità, stampata in lettere latine di un'altezza di almeno 20 millimetri; - del peso netto, in chilogrammi, di pesce contenuto negli imballaggi. Inoltre, le derrate alimentari preimballate, del codice NC 1604 della nomenclatura combinata, devono contenere su ciascun imballaggio immediato, in maniera da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile la menzione «Fabbricato nelle isole Canarie», o «Fabbricato a Ceuta e Melilla», oppure la traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità. Tuttavia, l'individuazione delle farine, delle polveri e degli agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei e di molluschi, del codice NC ex 2301 20 00, originari delle isole Canarie, viene effettuata sulla scorta dei documenti che l'importatore dovrà mettere a disposizione delle suddette autorità. Il presente paragrafo è applicabile fatte salve le norme specifiche previste nel regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 33/89 (2), nonché nel regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per i gamberetti grigi (Crangon crangon), i granchi di mare (Cancer pagurus) e gli scampi (Nephrops norvegicus) (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4213/88 (4).
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