Art. 1
In vigore dal 13 dic 1990
1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, le importazioni nella Comunità dei prodotti originari di Malta, enumerati nell'allegato, sono sottoposte a massimali annui ed a sorveglianza comunitaria.
La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i codici corrispondenti della nomenclatura combinata e i livelli dei massimali sono indicati in allegato.
Nell'ambito di massimali tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità delle specifiche disposizioni figuranti nel protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo.
2. Le imputazioni ai massimali vengono effettuate, man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati da una dichiarazione di messa in libera pratica e da un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme contenute nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta (5).
Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato
prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.
Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite dai commi precedenti.
Con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 4, gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.
3. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione può stabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, i prospetti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. Su richiesta della Commissione, essi comunicano tale prospetto ogni dieci giorni, entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.
Storico versioni
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