Art. 1

In vigore dal 13 dic 1990
1. Le importazioni nella Comunità nel 1991 di taluni prodotti originari di Cipro, della Iugoslavia, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta e del Marocco sono sottoposte ai quantitativi di riferimento entro periodi prestabiliti e ad una sorveglianza statistica. La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i loro numeri d'ordine, i loro codici NC, codici Taric, volumi e periodi di applicazione dei quantitativi di riferimento figurano nell'allegato. 2. Le imputazioni sui quantitativi di riferimento vengono effettuate dagli Stati membri man mano che i prodotti vengono presentati in dogana corredati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e da un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo relativo alla definizione della nozione dei prodotti originari, allegato a ciascuno degli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, ed i paesi di cui al paragrafo 1, primo comma, dall'altro. Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione sui quantitativi di riferimento corrispondenti avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Il grado di utilizzazione delle quantità di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al primo comma e comunicato all'Istituto statistico delle Comunità europee in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 (11) e (CEE) n. 1736/75 (12).
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