Art. 1

In vigore dal 13 dic 1990
1. I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto indicati, originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto, sono sospesi durante i periodi stabiliti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi: >SPAZIO PER TABELLA> Nei limiti di tali contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi calcolati in conformità delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CEE) n. 3189/88 e (CEE) n. 2573/87. 2. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento. L'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 deve essere rispettato perché i vini in questione possano beneficiare di detti contingenti tariffari. 3. All'importazione, ciascun vino deve essere accompagnato da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalla competente autorità algerina, conformemente al modello allegato al presente regolamento, o in via derogativa da un documento VI 1 o da un estratto VI 2 annotato in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1990/3729 | Portale Normativo