Art. 2
In vigore dal 12 dic 1990
1. I termini «alle pesche» di cui all' del regolamento n. 23 e il termine «pesche» di cui all' del regolamento n. 211/66/CEE sono soppressi.
2. L'allegato II/4 del regolamento n. 23 e l'allegato IV del regolamento n. 211/66/CEE sono abrogati.
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