Art. 1
Il testo dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1079/77 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 11 dic 1990
«2. Tuttavia, il prelievo non viene riscosso nelle regioni di montagna e nelle zone svantaggiate delimitate o definite in forza dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE.
3. Tutto il territorio portoghese è esentato dal prelievo di corresponsabilità».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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