Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3774/85 è modificato come segue:
In vigore dal 11 dic 1990
1.È inserito l'articolo seguente:
«Articolo 3 bis La riduzione progressiva degli aiuti di cui al titoli IV e V. 1. è determinata, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, in funzione dei risultati delle misure strutturali attuate dalle autorità portoghesi, comprese quelle realizzate nel quadro di programmi comunitari.
A tal fine, le autorità portoghesi redigono una relazione annuale sui progressi realizzati nel corso di ciascun esercizio finanziario e la trasmettono alla Commissione entro i primi due mesi dell'esercizio successivo».
2.L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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