Art. 2
In vigore dal 11 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990.
Per il ConsiglioIl PresidenteV. SACCOMANDI
(1)GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 73.
(2)GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
(3)GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(4)GU n. L 315 del 15. 11. 1990, pag. 2.
(5)GU n. L 115 del 3. 5. 1988, pag. 7.
Storico versioni
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