Art. 2

In vigore dal 11 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990. Per il ConsiglioIl PresidenteV. SACCOMANDI (1)GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 73. (2)GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2. (3)GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (4)GU n. L 315 del 15. 11. 1990, pag. 2. (5)GU n. L 115 del 3. 5. 1988, pag. 7.
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