Art. 4
In vigore dal 11 dic 1990
1. Durante i periodi sensibili, l'immissione in consumo in Portogallo dei prodotti di cui all' è subordinata alla presentazione di un titolo MCS.
2. Il titolo MCS viene rilasciato ad ogni interessato che ne faccia domanda, qualunque sia il suo luogo di stabilimento nella Comunità.
3. Il rilascio del titolo è subordinato al deposito di una cauzione che garantisca il rispetto dell'impegno d'immettere il prodotto in consumo durante il periodo di validità del documento. La cauzione viene incamerata, integralmente o parzialmente, qualora l'operazione sia effettuata dopo detto termine o solo parzialmente.
4. La domanda di titolo MCS viene presentata in Portogallo e il titolo stesso viene rilasciato dalle autorità portoghesi.
Le modalità d'applicazione possono prevedere che il rilascio del titolo MCS sia preceduto da un periodo di riflessione.
5. Durante il periodo considerato, il rilascio dei titoli MCS lascia impregiudicate le misure adottate a norma dell'articolo 252 dell'atto di adesione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1990:3651:oj#art-4