Art. 3
In vigore dal 11 dic 1990
1. Il contributo finanziario della Comunità all'esecuzione delle azioni di cui all' è pari all'80 % delle spese ammissibili, come definite in applicazione dell', in un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del programma.
2. La somma annua delle spese a carico della Comunità è stabilita dalla Commissione in base agli elementi presentati dal Portogallo ogni anno per l'esercizio precedente.
3. Non beneficiano del contributo del presente regolamento le spese sostenute che usufruiscono contemporaneamente di altre misure comunitarie.
Storico versioni
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