Art. 4

In vigore dal 11 dic 1990
1. Le modalità d'applicazione del presente regolamente nonché il prezzo d'offerta comunitario sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72. 2. L'istituzione, la modifica e l'abrogazione dell'importo correttore sono decise dalla Commissione.
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