Art. 1

In vigore dal 5 dic 1990
Gli importi dell'integrazione per i piselli, le fave, la favette e i lupini dolci fissato in anticipo in titoli emessi anteriormente all'11 ottobre 1990 ma utilizzati per l'identificazione dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci successivamente a tale data, come indicato negli allegati ai regolamenti della Commissione (CEE) n. 807/90(9), (CEE) n. 932/90(10), (CEE) n. 1095/90(11), (CEE) n. 1281/90(12), (CEE) n. 1476/90(13), (CEE) n. 1609/90(14), (CEE) n. 1825/90(15), (CEE) n. 1918/90(16), (CEE) n. 2017/90(17), (CEE) n. 2241/90(18), (CEE) n. 2382/90(19), (CEE) n. 2531/90(20), (CEE) n. 2655/90(21) e (CEE) n. 2817/90(22) che fissano l'importo dell'integrazione nel settore dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci, sono sostituiti dagli importi che figurano nelle tabelle degli allegati al presente regolamento.
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