Art. 5

In vigore dal 4 dic 1990
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990. Per il ConsiglioIl PresidenteG. DE MICHELIS (1)GU n. C 248 del 2. 10. 1990, pag. 9, modificata il 25 ottobre 1990 e il 28 novembre 1990. (2)Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. (3)GU n. L 88 del 3. 4. 1990, pag. 1. (4)GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 124. (5)GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 22. ALLEGATO ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DI CUI ALL' Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2782/75 del 29. 10. 1975 (CEE) n. 357/79 del 5. 2. 1979 (CEE) n. 571/88 del 29. 2. 1988 (CEE) n. 837/90 del 26. 3. 1990 Direttive del Consiglio 72/280/CEE del 31. 7. 1972 73/132/CEE del 15. 5. 1973 76/625/CEE del 20. 7. 1976 76/630/CEE del 20. 7. 1976 78/ 53/CEE del 19. 12. 1977 82/177/CEE del 22. 3. 1982 82/606/CEE del 28. 7. 1982
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Art. 5 Regolamento (UE) 1990/3570 | Portale Normativo