Art. 1

In vigore dal 4 dic 1990
1. A decorrere dal 3 ottobre 1990, data dell'unificazione tedesca, e fino al 31 dicembre 1992, i dazi all'importazione ai sensi dell' del regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, riguardante l'obbligazione doganale(3), modificato dal regolamento (CEE) n. 4108/88(4), compresi i dazi antidumping attualmente in vigore, sono sospesi per i prodotti che sono originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'URSS e della Iugoslavia e che sono contemplati negli accordi elencati negli allegati I e II del presente regolamento, conclusi tra detti paesi e l'ex Repubblica democratica tedesca per i quantitativi e i valori massimi fissati nei medesimi accordi gli elementi essenziali di tali accordi saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato, continueranno ad essere applicati i prelievi agricoli e gli altri oneri all'importazione imposti in virtù della politica agricola comune ; nella misura in cui esistono regimi di prezzi di riferimento o prezzi minimi all'importazione, questi devono effettivamente essere applicati. Le esenzioni previste al primo comma sono applicabili alle carni bovine e agli animali vivi diversi dagli animali di razza pura bovina destinati alla riproduzione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a condizione che : l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione avvenga sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ed i prodotti siano ivi consumati o subiscano una trasformazione che conferisca loro l'origine comunitaria(5), a sostegno della dichiarazione d'immissione in libera pratica sia esibita una licenza, rilasciata dalle autorità tedesche competenti e attestante che i prodotti in questione sono ammessi a beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1. 3. La Commissione e le autorità tedesche competenti prendono le misure necessarie a garantire che il consumo finale dei prodotti in questione, ovvero la loro trasformazione tramite cui viene acquisita l'origine comunitaria, abbiano luogo nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1990/3568 | Portale Normativo