Art. 1
In vigore dal 3 dic 1990
Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM VII f, g eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1990.
La pesca della passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM VII f, g eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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