Art. 2

In vigore dal 27 nov 1990
1. Per garantire un passaggio armonioso fra il regime attualmente in vigore e quello instaurato dal presente regolamento, per la campagna 1990/1991 la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, tutte le misure necessarie. 2. In deroga alle disposizioni del presente regolamento e per le campagne 1990/1991 e 1991/1992: - il Portogallo può accordare un riconoscimento provvisorio ai frantoi situati sul suo territorio, purché la loro contabilità di magazzino giornaliera contenga almeno, per ogni persona che abbia fatto triturare olive in tali frantoi, l'indicazione delle quantità delle olive triturate e dell'olio ottenuto; - si può concedere l'aiuto alla produzione ad un oleicoltore in Portogallo, conformemente all', paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2261/84 se, nel caso di vendita totale o parziale della sua produzione di olive, detto oleicoltore non è in grado di fornire la prova della triturazione in un frantoio riconosciuto, purché sia presentata la fattura della vendita delle olive.
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