Art. 1
Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato nel modo seguente:
In vigore dal 27 nov 1990
1) L'articolo 4 è completato dal paragrafo seguente:
« 4 bis. Se per una campagna:
- la produzione stimata di olio d'oliva è superiore al quantitativo fissato per questa campagna eventualmente maggiorato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, lettera a), il prezzo d'intervento della campagna successiva è diminuito applicando il coefficiente previsto all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma, lettera b). Tuttavia questa diminuzione non può superare il 3 %;
- la produzione definitiva d'olio d'oliva è inferiore o superiore alla produzione stimata, il prezzo d'intervento della seconda campagna che segue quella cui si riferiscono queste produzioni è aumentato o diminuito in conseguenza, senza pregiudizio del limite del 3 % per campagna.
La diminuzione e l'aumento del prezzo di intervento previsti al primo comma sono effettuati dalla Commissione, ogni anno anteriormente all'inizio della campagna in questione. »
2) All'articolo 5:
a) nel paragrafo 1, secondo e sesto comma, la cifra « 400 » è sostituita da « 500 »;
b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
« 2. L'aiuto è concesso:
- agli oleicoltori la cui produzione media è almeno pari a 500 kg di olio d'oliva per campagna, in funzione della quantità di olio d'oliva effettivamente prodotto;
- agli altri oleicoltori, in funzione del numero e del potenziale produttivo degli olivi da essi coltivati nonché alle rese di tali olivi fissati forfettariamente, a condizione che le olive prodotte siano state triturate. »
3) È inserito l'articolo seguente:
« Articolo 5 bis
1. A partire dalla campagna 1991/1992, e per il periodo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4 bis, agli oleicoltori la cui produzione media è inferiore a 500 kg di olio d'oliva per campagna viene concesso un aiuto complementare alla produzione. L'ammontare di tale aiuto è di 3 ecu per 100 kg.
2. Se del caso, le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38. » Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990. Per il Consiglio
Il Presidente
V. SACCOMANDI
(1) GU n. C 277 del 5. 11. 1990, pag. 1.
(2) Parere reso il 23 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere reso il 19 settembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(5) GU n. L 280 del 29. 8. 1989, pag. 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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