Art. 1

Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

In vigore dal 27 nov 1990
1) produttore di carni ovine e/o caprine: l'imprenditore agricolo singolo, persona fisica o giuridica, che si assume a titolo permanente i rischi e/o l'organizzazione dell'allevamento di almeno dieci pecore e, per quanto riguarda le zone di cui all', paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89, dieci pecore e/o capre nel territorio di uno stesso Stato membro. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'imprenditore è il propietario del gregge, salvo casi particolari da stabilirsi, derivanti dalle forme contrattuali previste dal diritto agrario o dagli usi e consuetudini nazionali, nei quali l'imprenditore, pur assumendo i rischi e/o l'organizzazione dell'allevamento, non è proprietario dell'intero gregge o di parte del medesimo; 2) associazione di produttori: qualsiasi forma di associazione o di cooperazione che implichi l'esistenza di diritto ed obblighi reciproci fra i prodotturi di carni ovine e/o caprine. Sono considerate associazioni di produttori le associazioni il cui scopo è l'allevamento in comune di un gregge senza che la proprietà di quest'ultimo possa essere individualizzata, a condizione che sia chiaro che i loro membri assumono personalmente i rischi e/o l'organizzazione dell'allevamento; 3) azienda: l'insieme delle unità di produzione gestite dal produttore o messe a sua disposizione e situate sul territorio di uno stesso Stato membro. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89, le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare i casi specifici previsti al primo comma, punto 1, nonché le modalità di applicazione dei limiti di cui all', paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89 per quanto riguarda le associazioni di produttori.
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