Art. 1
In vigore dal 27 nov 1990
Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1990 .
La pesca della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM II, IV eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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