Art. 2

In vigore dal 27 nov 1990
1 . Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 la percentuale dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11 paragrafo 5 del regolamento n . 136/66/CEE è fissata all'1,4 %. 2 . Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la percentuale dell'aiuto al consumo che deve essere destinata alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento n . 136/66/CEE è fissata al 4 %.
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