Art. 1

In vigore dal 26 nov 1990
1 . E istituito un dazio antidumping provvisorio pari a 27,55 ecu per kg ( peso netto ) sulle importazioni di aspartame, corrispondente al codice NC ex 2924 29 90 ( codice Taric 2924 29 90 *50 ), originario degli Stati Uniti d'America . 2 . E istituito un dazio antidumping provvisorio pari a 29,95 ecu per kg ( peso netto ) sulle importazioni di aspartame corrispondente al codice NC ex 2924 29 90 ( codice Taric 2924 29 90 *50 ), originario del Giappone . 3 . Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali . 4 . L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui ai paragrafi 1 e 2 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3421:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 1990/3421 | Portale Normativo