Art. 1

Il regolamento ( CEE ) n . 1780/89 è modificato come segue :

In vigore dal 26 nov 1990
1 ) All'articolo 20, il testo del secondo comma è modificato come segue : a ) il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente : " _ gli importi della cauzione di partecipazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2 e della cauzione di buona esecuzione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, secondo trattino e all'articolo 26, paragrafo 2; " b ) il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente : " _ i termini di ritiro di cui all'articolo 25, paragrafo 2 e all'articolo 26, paragrafo 3 . " 2 ) All'articolo 24, paragrafo 2, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente : " _ fornisce la prova di aver costituito presso l'organismo di intervento dello Stato membro in cui l'aggiudicatario ha la propria sede generale, la cauzione di buona esecuzione destinata a garantire l'utilizzazione di tutto l'alcole aggiudicato ai fini previsti nel bando di gara . " 3 ) All'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente : " _ la Commissione, in possesso di tutte le informazioni di cui al primo trattino, avvisa immediatamente gli organismi di intervento interessati e l'aggiudicatario che il ritiro della seconda partita può iniziare ad una data precisata nello stesso avviso . " 4 ) All'articolo 26, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 3 diventa paragrafo 5 ) All'articolo 26, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente : " 3 . Se una gara particolare comprende più di due partite, le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano al ritiro delle partite successive alle prime due . " 6 ) All'articolo 27, il testo del primo comma è sostituito dal seguente : " Il prezzo per ettolitro di alcole a 100 % vol offerto dall'aggiudicatario si applica fino alla prima revisione che ha luogo il primo giorno del quinto mese successivo al termine di presentazione delle offerte . Questo prezzo di offerta viene rivisto ogni tre mesi mediante applicazione di un coefficiente e tenendo conto di una franchigia al di sotto della quale l'applicazione del coefficiente non determina alcuna modifica del prezzo offerto . " 7 ) All'articolo 28, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente : " 4 . L'alcole di ciascuna partita deve essere completamente utilizzato nel termine di un anno a decorrere dalla data dell'ultimo ritiro di ciascuna partita . " 8 ) All'articolo 29, paragrafo 5, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente : " Almeno due mesi prima dell'ultimo termine previsto nei calendari previsionali di cui all'articolo 25, paragrafo 1 per il ritiro materiale di tutta l'ultima partita descritta dai magazzini degli organismi di intervento, viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la descrizione della partita o delle partite successive prevista al paragrafo 4 . A tal fine, i calendari previsionali succitati sono comunicati alla Commissione nel mese successivo al primo ritiro delle partite descritte nel bando di gara . " 9 ) All'articolo 33, paragrafo 1, lettera b ), il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente : " _ per quanto riguarda le gare di cui al titolo III, l'effettiva utilizzazione dell'alcole ritirato ai fini previsti dalla gara in questione e il ritiro materiale di tutto l'alcole dai magazzini degli organismi di intervento interessati entro la data limite costituiscono le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento ( CEE ) n . 2220/85 per la cauzione di buona esecuzione . "
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Art. 1 Regolamento (UE) 1990/3391 — Il regolamento ( CEE ) n . 1780/89 è modificato come segue : | Portale Normativo