Art. 2
In vigore dal 23 nov 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.
(3) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 4.
(4) GU n. L 63 del 7. 3. 1989, pag. 1.
(5) GU n. L 78 del 21. 3. 1989, pag. 38.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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