Art. 2

In vigore dal 23 nov 1990
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6. (3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1. ALLEGATO PARTITE A e B 1. Azioni n. (1): 550/90 e 551/90. 2. Programma: 1990. 3. Beneficiario: UNRWA Headquarters, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna. 4. Rappresentante del beneficiario (2): UNRWA Field Supply and Transport Officer West Bank, PO Box 19149, Jerusalem, Israel. 5. Luogo o paese di destinazione: Israele. 6. Prodotto da mobilitare: olio di oliva. 7. Caratteristiche e qualità della merce (3) (6): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III. A. 4. 8. Quantitativo globale: 18,7 t nette. 9. Numero dei lotti: 2 (partita A: 6,7 t; partita B: 12 t). 10. Condizionamento e marcatura: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III. B: - in fusti di 200 kg (7); - i fusti devono recare la seguente dicitura: - partita A: « ACTION No 550/90 / OLIVE OIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA FOR FREE DISTRIBUTION TO PALESTINE REFUGEES / ASHDOD / DATE OF PRODUCTION . . . »; - partita B: « ACTION No 551/90 / OLIVE OIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA FOR FREE DISTRIBUTION TO PALESTINE REFUGEES / ASHDOD / DATE OF PRODUCTION . . . ». 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato comunitario. 12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco - franco banchina. 13. Porto d'imbarco: - 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: - 15. Porto di sbarco: Ashdod. 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: - 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dall'1 al 20. 1. 1991. 18. Data limite per la fornitura: 15. 2. 1991. 19. Procedura per determinare le spese di fornitura (4): gara. 20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 11. 12. 1990, entro e non oltre le ore 12. 21. In caso di seconda gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 18. 12. 1990, entro e non oltre le ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 10 al 31. 1. 1991; c) data limite per la fornitura: 28. 2. 1991. 22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/t. 23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu. 24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5): Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment Loi 120, bureau 7/58 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Telex AGREC 22037 B o 25670 B 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (8): restituzione applicabile il 12. 11. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 3168/90 della Commissione (GU n. L 304 dell'1. 11. 1990 pag. 31). PARTITA C 1. Azione n. (1): 552/90. 2. Programma: 1990. 3. Beneficiario: UNRWA Headquarters, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna. 4. Rappresentante del beneficiario (2): UNRWA Field Supply and Transport Officer SAR, PO Box 4313 Damascus, SAR. 5. Luogo o paese di destinazione: Libano. 6. Prodotto da mobilitare: olio di oliva. 7. Caratteristiche e qualità della merce (3) (6): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III. A. 4. 8. Quantitativo globale: 6,8 t nette. 9. Numero dei lotti: 1. 10. Condizionamento e marcatura (9) (10): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III. B: - in fusti di 200 kg (7); - i fusti devono recare la seguente dicitura: « ACTION No 552/90 / OLIVE OIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA FOR FREE DISTRIBUTION TO PALESTINE REFUGEES / LATTAKIA FOR LEBANON / DATE OF PRODUCTION . . . ». 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato comunitario. 12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco - franco banchina. 13. Porto d'imbarco: - 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: - 15. Porto di sbarco: Lattakia. 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: - 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dall'1 al 20. 1. 1991. 18. Data limite per la fornitura: 15. 2. 1991. 19. Procedura per determinare le spese di fornitura (4): gara. 20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 11. 12. 1990, entro e non oltre le ore 12. 21. In caso di seconda gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 18. 12. 1990, entro e non oltre le ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 10 al 31. 1. 1991; c) data limite per la fornitura: 28. 2. 1991. 22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/t. 23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu. 24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5): Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment Loi 120, bureau 7/58 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Telex AGREC 22037 B o 25670 B 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (8): restituzione applicabile il 12. 11. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 3168/90 della Commissione (GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 31). PARTITA D 1. Azione n. (1): 553/90. 2. Programma: 1990. 3. Beneficiario: UNRWA Headquarters, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna. 4. Rappresentante del beneficiario (2): UNRWA Field Supply and Transport Officer SAR, PO Box 4313 Damascus, SAR. 5. Luogo o paese di destinazione: Siria. 6. Prodotto da mobilitare: olio di oliva. 7. Caratteristiche e qualità della merce (3) (6): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III. A. 4. 8. Quantitativo globale: 4,4 t nette. 9. Numero dei lotti: 1. 10. Condizionamento e marcatura (9): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III. B: - in fusti di 200 kg (7); - i fusti devono recare la seguente dicitura: « ACTION No 553/90 / OLIVE OIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA FOR FREE DISTRIBUTION TO PALESTINE REFUGEES / LATTAKIA / DATE OF PRODUCTION . . . ». 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato comunitario. 12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco - franco banchina. 13. Porto d'imbarco: - 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: - 15. Porto di sbarco: Lattakia. 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: - 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dall'1 al 20. 1. 1991. 18. Data limite per la fornitura: 15. 2. 1991. 19. Procedura per determinare le spese di fornitura (4): gara. 20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 11. 12. 1990, entro e non oltre le ore 12. 21. In caso di seconda gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 18. 12. 1990, entro e non oltre le ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 10 al 31. 1. 1991; c) data limite per la fornitura: 28. 2. 1991. 22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/t. 23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu. 24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5): Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment Loi 120, bureau 7/58 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Telex AGREC 22037 B o 25670 B 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (8): restituzione applicabile il 12. 11. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 3168/90 della Commissione (GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 31). PARTITA E 1. Azione n. (1): 554/90. 2. Programma: 1990. 3. Beneficiario: UNRWA Headquarters, Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna. 4. Rappresentante del beneficiario (2): UNRWA Field Supply and Transport Officer Jordan, PO Box 484 Amman, Jordan. 5. Luogo o paese di destinazione: Giordania. 6. Prodotto da mobilitare: olio di oliva. 7. Caratteristiche e qualità della merce (3) (6): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III. A. 4. 8. Quantitativo globale: 9,1 t nette. 9. Numero dei lotti: 1. 10. Condizionamento e marcatura: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III. B: - in fusti di 200 kg (7); - i fusti devono recare la seguente dicitura: « ACTION No 554/90 / OLIVE OIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO UNRWA FOR FREE DISTRIBUTION TO PALESTINE REFUGEES / AQABA / DATE OF PRODUCTION . . . / DATE OF EXPIRY . . . (PRODUCTION DATE PLUS 2 YEARS) ». 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato comunitario. 12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco - franco banchina. 13. Porto d'imbarco: - 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: - 15. Porto di sbarco (11): Lattakia. 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: - 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dall'1 al 20. 1. 1991. 18. Data limite per la fornitura: 15. 2. 1991. 19. Procedura per determinare le spese di fornitura (4): gara. 20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 11. 12. 1990, entro e non oltre le ore 12. 21. In caso di seconda gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 18. 12. 1990, entro e non oltre le ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 10 al 31. 1. 1991; c) data limite per la fornitura: 28. 2. 1991. 22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/t. 23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu. 24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5): Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment Loi 120, bureau 7/58 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Telex AGREC 22037 B o 25670 B 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (8): restituzione applicabile il 12. 11. 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 3168/90 della Commissione (GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 31). Note: (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza. (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7 settembre 1985, pag. 4. (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti: - certificato fitosanitario, - certificato di origine. (4) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87. (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente: - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato; - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: - 235 01 30, - 235 01 32, - 236 10 97, - 236 20 05. (6) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per determinare i documenti di spedizione necessari e per la loro distribuzione. (7) In fusti metallici nuovi di contenuto da 190 kg a 200 kg (da precisare nell'offerta), rivestiti internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad un trattamento che dà garanzie equivalenti, muniti di cocchiume, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in atmosfera di azoto. La resistenza del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto. La chiusura dei fusti deve essere assolutamente ermetica. (8) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all' del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato. (9) I certificati fitosanitario e di origine devono essere vidimati dal consolato siriano. Nel visto occorre indicare che le spese e le tasse consolari sono state pagate. (10) Nella polizza di carico marittima occorre indicare « Lattakia for Lebanon - goods in transit ». (11) Se la merce è spedita in Siria si applicano le disposizioni di cui ai punti 9 e 10 che precedono. Nella polizza di carico marittima occorre indicare « Lattakia for Jordan - goods in transit ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1990:3366:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 1990/3366 | Portale Normativo